Agevolazioni impatriati anche senza iscrizione all’AIRE

Agevolazione impatriati anche senza iscrizione AIRE

Una delle misure nate con l’obiettivo di incentivare il rientro in Italia dei lavoratori italiano all’estero e che negli ultimi anni ha trovato un ampio utilizzo è il regime dei lavoratori impatriati. Una norma introdotta dall’articolo 16 del D. Lgs. n. 147/15 anche senza iscrizione all’AIRE a partire dal 2019. 

Il nuovo comma 5-ter del D.Lgs. n. 147/2015, ora prevede che i cittadini italiani, anche senza iscrizione all’AIRE, e rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso del 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali dei lavoratori impatriati a condizione che abbiano avuto residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. La disposizione riconosce che il requisito della iscrizione anagrafica possa essere superato al cospetto di una diversa risultanza che emerga da una Convenzione internazionale.

Lo scopo di questa misura è quello di garantire un risparmio fiscale ai contribuenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia. A questi lavoratori è riservata un’importante agevolazione fiscale, cioè la possibilità di tassare al 30% o 10% i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in modo individuale per cinque periodi d’imposta, estendibili per altri cinque anni a seguito della presenza di particolari condizioni. 

La norma risulta applicabile a:

· cittadini italiani espatriati all’estero, che rientrano in Italia; 

· soggetti con cittadinanza estera che trasferiscono la residenza in Italia per lavoro.

L’incentivo è costituito da una agevolazione fiscale legata alla riduzione della base imponibile IRPEF del lavoratore.

La norma prevede però diversi requisiti da rispettare per poter beneficiare di questa agevolazione. Inoltre, la normativa prevede che sia il lavoratore stesso ad autocertificare la presenza di questi requisiti, senza beneficiare della possibilità di usufruire dell’interpello probatorio, cioè la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rispetto o meno dei requisiti richiesti. 

Regime dei lavoratori impatriati in Italia 

Questo regime è spiegato dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015 c.d. “Decreto internazionalizzazione”. Si tratta di una norma avente carattere strutturale, che dispone quanto segue: I redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nello Stato ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 917/86 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare. 

Ulteriore agevolazione per isole e sud Italia

Il reddito di lavoro dipendente ed autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare, cioè al 10% se la residenza è in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. (art.16, comma 5-bis del D.Lgs. n. 147/15, come modificato dall’art. 5 co. 1 lett. d) del D.L. n. 34/19.

Requisiti soggettivi al fine di beneficiare dell’agevolazione per gli impatriati

L’art. 16 del D.lgs. n. 147/15 definisce anche quali sono i requisiti necessari per accedere al regime dei lavoratori impatriati: 

· Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta che precedono il rimpatrio;

· Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni (24 mesi);

· L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione in commento si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ovvero un accordo sullo scambio di informazioni fiscali, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi e cioè che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

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