Il decreto internazionalizzazione ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.
A tale regime sono state apportate delle modifiche dal decreto Crescita, che ha ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, e dalla Legge di bilancio 2021.
Il Decreto Crescita, infatti, ha incrementato la percentuale di detassazione fiscale dal 50% al 70%, ed ha esteso per un ulteriore quinquennio il periodo di agevolazione in alcune ipotesi tassativamente previste.
Esso ha esteso, inoltre, tale agevolazione non solo a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia nel periodo d’ imposta 2020, ma anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, i quali erano comunque soggetti all’ agevolazione, ma, in misura meno favorevole .
Soggetti interessati sono tutti i lavoratori c.d. impatriati, cioè che trasferiscono la loro residenza in Italia, anche in caso di avvio attività di natura professionale/autonoma.
Il regime ha una durata di 5 anni, con possibilità di estendere il periodo di agevolazione per ulteriori 5 anni , in presenza di due condizioni:
- Almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- Proprietà di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore, dal coniuge , dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Da ultimo è intervenuta la legge di Bilancio 2021, che ha disposto il prolungamento temporale del regime fiscale agevolato ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo ordinario previsto per gli impatriati, in sostanza coloro che erano esclusi dal decreto crescita. I lavoratori devono svolgere finzioni direttive o essere in possesso di elevata specializzazione.
Il prolungamento dell’opzione è concesso a seguito del versamento anticipato pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, secondo il numero dei figli minori (1 o 3) e in base alle proprietà di un immobile in Italia, acquistato nei dodici mesi precedenti al trasferimento , ovvero nei diciotto mesi dalla data di esercizio dell’ opzione.
Dunque i soggetti sopra individuati possono fruire di un ulteriore quinquennio, dell’ abbattimento del 50% del reddito prodotto a condizione che:
- siano stati iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’ estero ovvero siano cittadini UE;
- purchè abbiano trasferito la residenza prima del 2020 e alla data 31 dicembre 2019 risultino già beneficiari del regime agevolato per gli impatriati.
Restano esclusi dal regime gli sportivi professionisti destinatari di altre agevolazioni fiscali specifiche.
Se hai bisogno di maggiori chiarimenti ti invito a contattarmi. Contatti
Per ulteriori informazioni riguardanti i benefici verso gli impatriati non iscritti all’AIRE ti consiglio leggere anche: Agevolazioni impatriati anche senza iscrizione all’AIRE