Le triangolazioni sono una tipologia di cessione a catena che coinvolge 3 soggetti distinti (soggetti passivi IVA) collocati in paesi diversi. L’operazione prevede quindi un soggetto A venditore (o primo cedente), soggetto B promotore (o secondo cedente) ed un soggetto C acquirente (o secondo cessionario). In generale, l’operazione segue questo schema:
La particolarità della triangolazione è che ci sono due cessioni ma un unico trasferimento. In generale, il promotore B acquista da A e rivende a C, ma la merce transita direttamente dal magazzino di A al magazzino di C senza passare da B.
In base al Paese di provenienza dei tre soggetti, al Paese di partenza e al Paese di destinazione dei beni, vi è una normativa differente e una semplificazione fiscale da poter applicare; infatti, in alcuni casi la disciplina sulle triangolazioni consente la non imponibilità IVA delle due cessioni. In generale si possono distinguere due tipologie:
- Cessione intracomunitaria, quando la cessione dei beni avviene da un Paese UE ad un altro Paese UE.
- Esportazione, quando i beni passano da un Paese UE ad un Paese Extra UE (e viceversa)
Da precisare che si ha una triangolazione quando il trasporto avviene direttamente da A a C, senza passare da B. Questo vuol dire che il trasporto deve essere a cura o a nome del soggetto A (primo cedente), anche per incarico del promotore.
Ma come dimostrare che il trasporto sia stato effettuato dal soggetto A?
La disciplina prevede che è necessario avere una prova (una lettera, un fax, una lettera di incarico) per dimostrare che il primo cedente A si sia occupato del trasporto diretto all’acquirente C. Non è necessario che vi sia una fattura di trasporto intestata al soggetto A. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che ciò che importa è che il promotore della triangolazione (B) non acquisisca la disponibilità fisica del bene.
Facciamo un esempio di transazione comunitaria
Un’impresa italiana (ITA-1), primo cedente, vende beni ad un’altra impresa italiana (ITA-2), promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia i beni al cliente finale comunitario (UE-1). I beni non entrano nella disponibilità materiale di ITA-2 in quanto, su incarico di quest’ultimo, vengono inviati direttamente nello Stato europeo di UE-1, destinatario finale della merce.
In questo caso siamo all’interno di una triangolazione comunitaria in cui:
- ITA-1 effettua un’operazione interna per la quale emette fattura di vendita nei confronti del cliente ITA-2, indicando sulla stessa che si tratta di operazione triangolare. ITA-1 infatti emette fattura non imponibile a ITA-2.
- ITA-2 effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di UE-1 per la quale emette fattura non imponibile
Si segnala che la non imponibilità della fattura è condizionata dal fatto che i beni siano consegnati a EU-1 direttamente da ITA-1, su incarico dell’impresa ITA-2.
È importante sottolineare che le triangolazioni sono soggette a una rigorosa valutazione delle leggi e delle normative fiscali di ogni Paese coinvolto. Le leggi fiscali variano notevolmente da Paese a Paese e possono avere regole specifiche per prevenire abusi o evasione fiscale tramite triangolazioni.
Ci sono delle considerazioni legali e rischi da tenere in considerazione. Infatti, le triangolazioni possono essere complesse e comportare rischi legali se non vengono utilizzate correttamente o se si tenta di aggirare la normativa fiscali.
È fondamentale consultare un professionista esperto in materia legale e fiscale per garantire che le triangolazioni siano conformi alle leggi locali e internazionali.
Le autorità fiscali monitorano attentamente le triangolazioni e possono intervenire se sospettano un abuso o una violazione delle norme.
Le conseguenze legali e finanziarie per coloro che cercano di evadere le tasse tramite triangolazioni possono essere gravi, comprese sanzioni, multe e persino azioni penali.
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